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Roma, 29 settembre
2017
Circolare n. 163/2017
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise III trimestre 2017 – Termine di martedì 31 ottobre 2017 – Nota Agenzia
Dogane Monopoli n. 107855 del 26.9.2017.
Sul sito internet
dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la
stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di
autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.
Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni
vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI
da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso
l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto
informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea
sottoscritta. I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dall’1 al 31
ottobre prossimo.
Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare
entro la scadenza di ottobre devono riferirsi alle fatture per rifornimento di
gasolio aventi data fino al 30 settembre 2017; si sottolinea che eventuali
consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta
che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a
7,5 tonnellate e i consumi relativi agli Euro 2 o inferiori.
Misura del rimborso – La misura dello
sconto accise per il terzo trimestre 2017 è pari a 214,18 euro per ogni mille
litri di gasolio (come è noto la misura è stata fissata dall’art. 4 ter del DL n.
193/2016 che ha introdotto l’accisa per il gasolio professionale).
Fruibilità del beneficio – Lo sconto
spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e
previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla
presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo
codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in
denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di
importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in
cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno
essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2017
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